CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. LAZIO - Sentenza 25 gennaio 2010 n. 94 – Presidente RISTUCCIA - Estensore PERRI - P.M. SILVESTRI
Responsabilità amministrativa – Comune – Consiglio Comunale - Decadenza in caso di elezione di Sindaco non rieleggibile – Omissione dell'attivazione della procedura di decadenza – Colpa grave - Sussiste.
Responsabilità amministrativa – Comune – Annullamento delle elezioni – Danno erariale – Indennità di carica e gettoni di presenza erogati al Sindaco, al Vice Sindaco e ai consiglieri decaduti - Sussiste.
Responsabilità amministrativa – Comune – Annullamento delle elezioni per ineleggibilità del Sindaco – Danno erariale – Compenso erogato al Commissario Straordinatio subentrato – Non sussiste.
Responsabilità amministrativa – Comune – Annullamento delle elezioni per ineleggibilità del Sindaco – Danno erariale – Compenso erogato ai componenti dei seggi per le nuove elezioni – Non sussiste.
Responsabilità amministrativa – Comune – Annullamento delle elezioni per ineleggibilità del Sindaco – Danno erariale – Danno da disservizio – Non sussiste.
I Consiglieri comunali che, in caso di rielezione di Sindaco in violazione del limite di due mandati, abbiano omesso di provedere immediatamente all'attivazione della procedura di decadenza del Sindaco stesso, allo scioglimento del Consiglio comunale e alla indizione di nuove elezioni, hanno agito con colpa grave
Costituisce danno erariale la somma erogata a titolo di indennità di carica (ora indennità di funzione) ai Consiglieri comunale nel caso in cui questi si siano tenuti in carica mentre avrebbero dovuto formalizzare la loro decadenza e lo scioglimnto del Consiglio stesso.
Non costituisce danno erariale il compenso erogato al Commissario Straordinario nominato dalla Prefettura a causa della decadenza dei vertici comunali per ineleggibilità del Sindaco.
Non costituisce danno erariale il compenso erogato ai componenti dei seggi elettorali per le rinnovate elezioni indette a causa della decadenza dei vertici comunali per ineleggibilità del Sindaco.
Non si configura danno da disservizio nella rinnovazione delle elezioni a seguito della decadenza del Consiglio comunale eletto in collegamento con un Sindaco ineleggibile.
Nella scarsità di precedenti in ordine ai danni erariali connessi ad annullamento di elezioni e a rinnovazione delle stesse, non si riscontrano fattispecie sovrapponibili a quella in commento.
Sono state in verità sanzionate le condotte della Presidente di seggio elettorale (Sez. reg. T.A.A. - Trento n. ottobre 2008 n. 67) in caso di gravi irregolarità, mentre più lievi irregolarità hanno dato luogo all'assoluzione (Sez. reg. Basilicata 23 marzo 199 n. 70).
Sempre in materia elettorale, si annotano le condanne per Sindaci che hanno compiuto false attestazioni nelle procedure di autentica delle firme dei sottoscrittori delle liste elettorali (Sez. Umbria 3o luglio 2002 n. 333). Sindaci e assessori incolpati di aver indebitamente posto in essere una commistione fra le funzioni istituzionali e la campagna elettorale, sono stati in taluni casi assolti per carenza di colpa grave (Sez. reg. T.A.A. Trento 17 marzo 2005 n. 32, confermata da Sez. I App. 20 novembre 2007 n. 458), in altri casi condannati, riscontrandosi un utilizzo improprio del personale comunale per la realizzazione e spedizione di materiale propagandistico (Sez. reg. Abruzzo 23 dicembre 2005 n. 820).
La presente fattispecie si presenta più complessa, coinvolgendo un caso di originaria ineleggibilità del Sindaco, che aveva già svolto due mandati, non rilevato in sede di candidatura e manifestatosi invece con la proclamazione dei risultati elettorali. In relazione alle diverse condotte in astratto meritevoli di condanna, la Sezione laziale ha inteso colpire il Sindaco stesso e i componenti del Consiglio Comunale che avevano ostinatamente continuato ad operare nonostante la evidente causa di decadenza. La condanna tuttavia ha escluso dall'addebito gran parte delle voci di danno richiesta dalla Procura attrice (disservizio, danno all'immagine, costo delle nuove elezioni, compenso al Commissario Straordinario) limitandosi a chiedere il risarcimento delle indennità e delle altre voci direttamente connesse ad una permanenza in carica del tutto illegittima degli organi di vertice del Comune coinvolti dalla ineleggibilità del Sindaco.
GD
(GD)