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Le decisioni della Corte dei conti: pareri e sentenze

a cura di:
Giacinto Dammicco - Piergiorgio Della Ventura

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        2/8/2010 - L’attualità e certezza del danno erariale indiretto presuppone il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per l’amministrazione, a nulla rilevando che l’ente abbia pagato una provvisionale: Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 10/2010
 
SCHEDA DETTAGLIO

 

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA - Sentenza n. 10 del 12 GENNAIO 2010 - Presidente Vetro - Estensore Corsetti
 
 
Responsabilità amministrativa – Danno erariale – Caratteristiche – Ipotesi di danno indiretto, conseguente a condanna civile dell’ente nei confronti di terzi – Sentenza non ancora definitiva - Attualità del danno – Esclusione – avvenuto pagamento di una provvisionale a favore della controparte - Irrilevanza
 
Giudizio in materia di responsabilità amministrativa – Proscioglimento nel merito – Regolamento delle spese legali – Divieto di compensazione
 
 
Nell’ipotesi di danno erariale c.d. indiretto, conseguente ad una sentenza civile di condanna a carico dell’ente pubblico, si può parlare di attualità e certezza della lesione patrimoniale per l’ente solo quando la su detta pronunzia civile sia passata in giudicato, poiché prima di tale momento l’accertamento giurisdizionale, ancora provvisorio, è suscettibile di essere travolto in sede di legittimità; né l’incontrovertibilità del giudicato, presupposto della responsabilità indiretta azionata innanzi alla Corte dei conti, potrebbe essere surrogata dalla circostanza che l’ente ha nel frattempo versato alla controparte una somma a titolo di provvisionale (1).
 
Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543/1996, convertito dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639 – come autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, d.l. n. 203/2005, conv. con L. 2 dicembre 2005 n. 248 e modificato dall’art. 17, comma 30-quinquies, d.l. n. 78/2009, conv. L. 3 agosto 2009, n. 102 - in caso di definitivo proscioglimento nel merito le spese legali del giudizio contabile sono a carico dell'amministrazione di appartenenza del convenuto e il giudice deve provvedere alla loro liquidazione a favore della difesa del prosciolto con la sentenza che definisce il giudizio, con divieto di compensazione delle spese medesime.
 
(1) cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Calabria, n. 714 del 24 novembre 2009, commentata su questo sito il 4.1.2010.
 (Piergiorgio Della Ventura)
Categoria: Giurisdizione
 

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