CORTE DEI CONTI - SEZIONE D’APPELLO PER LA SICILIA - Sentenza n. 13 del 27 GENNAIO 2010 - Presidente Sancetta - Estensore Savagnone
Responsabilità amministrativa e contabile – Conferimento di incarichi esterni - Legittimità - Requisiti
Responsabilità amministrativa e contabile – Conferimento di incarichi esterni - Legittimità – Presupposti e limiti – Necessità di predisporre atti di costituzione in mora nei confronti di amministratori o dipendenti di una società controllata dall’ente pubblico - Legittimità – Condizioni e limiti - Fattispecie
Responsabilità amministrativa e contabile – Danno erariale – Sussistenza – Conferimento di incarichi esterni – Possibilità di una valutazione ex post - Esclusione
Il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all'amministrazione può essere ritenuto legittimo nei casi in cui sia necessario risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale.
E’ legittimo il ricorso ad una consulenza esterna da parte di una Camera di Commercio, che ha incaricato due professionisti e professori universitari per la predisposizione di atti stragiudiziali di costituzione in mora dei presunti responsabili di un danno all’interno di una società della quale la CCIAA deteneva le quote di maggioranza; nella fattispecie, infatti, si trattava di un adempimento di non semplice attuazione, essendo necessario individuare gli atti produttivi di danno, le condotte soggettivamente colpose di chi li aveva posti in essere e la quantificazione del pregiudizio erariale provocato: in definitiva, una complessa attività istruttoria in materia di diritto societario, per la quale non vi erano professionalità adeguate all’interno dell’ente.
Non è consentito giudicare l’utilità del ricorso ad una consulenza esterna, da parte di un ente pubblico, ex post, cioè sulla base della qualità o quantità del lavoro svolto dai consulenti, poichè ogni valutazione circa la necessità e l’utilità di quella spesa deve essere fatta ex ante, tenendo cioè presente la situazione di fatto che si presentava al momento di decidere al soggetto agente.
La valutazione sull’utilità di una spesa: una precisazione opportuna
La sentenza in commento torna, ancora una volta, su un tema “caldo” e particolarmente ricorrente, qual è quello riguardante il ricorso a consulenze esterne da parte di pubbliche amministrazioni (in questo caso, una Camera di Commercio): è sufficiente in proposito rimandare all’elenco dei numerosi precedenti in materia, riportato sul nostro sito nel commento alla delibera della Sezione centrale del controllo di legittimità n. 20/2009, pubblicata lo scorso 26 novembre.
Se, dunque, ancora una volta riteniamo utile un commento in materia, non è tanto perché questa volta si tratta di una consulenza ritenuta legittima e opportuna dai Giudici contabili (caso non necessariamente infrequente), quanto per richiamare l’attenzione su un’altra affermazione significativa – anche se pacifica in giurisprudenza - contenuta nella sentenza.
Ci riferiamo, in particolare, alla valutazione circa l’utilità e proficuità, o meno, di una data spesa pubblica: utilità e proficuità che, ricordano i Giudici d’appello siciliani, vanno sempre verificate ex ante, con riferimento cioè al momento in cui la scelta di effettuare quella spesa è stata compiuta.
Ed infatti, l’esame circa la sussistenza dell’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa – costituito come noto da una condotta antigiuridica, vale a dire un comportamento posto in essere in violazione degli obblighi collegati con il rapporto di servizio – va compiuto dal giudice contabile avendo come punto di riferimento modelli astratti di comportamento, ispirati ai princìpi di razionalità ed efficienza dell'azione amministrativa; in particolare, sopra tutto nei casi di danno conseguente ad attività discrezionale, occorre verificare, con giudizio – appunto - ex ante, se la scelta del soggetto agente corrispondesse di per sè a criteri generali di logica e ragionevolezza, e non certo se costituisse la migliore delle scelte possibili (cfr. Corte dei conti, SS.RR., 30 settembre 1993, n. 904/A; Sezione giurisdizionale Toscana, 7 giugno 1996, n. 311).
In altri termini, non è consentito valutare la proficuità di una spesa esaminandone unicamente il risultato finale, la cui eventuale disutilità non è detto sia dovuta all’erronea scelta iniziale, che di per sé al momento appariva corretta: una valutazione ex post, infatti, finirebbe per sconfinare nel merito delle scelte discrezionali, in contrasto con l’espresso divieto posto dal Legislatore (v. art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20, come novellato dall' rt. 3 D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, conv. in L. 20 dicembre 1996 n. 639), il quale ha invece voluto evitare le ingerenze del giudice nelle scelte politiche (Corte dei Conti, Sezione I app., 23 settembre 2005, n. 292; Sezione giurisdizionale Piemonte, 23 maggio 2005, n. 288).
In ogni caso, come sopra accennato, la novella normativa del 1996 ha semplicemente ribadito e formalizzato princìpi che già da tempo erano stati fatti propri dalla giurisprudenza della Corte dei conti: il giudice può sindacare l’irrazionalità delle scelte discrezionali in ragione della incongruità e illogicità della scelta dei mezzi rispetto ai fini, raffrontandoli con parametri obiettivi, valutabili ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza (Corte Conti, Sezione III app., 21 gennaio 2004, n. 30); posizione pienamente confermata dalle stesse pronunzie rese in materia dal giudice regolatore della giurisdizione: cfr. Cassazione, SS.UU., 25 gennaio 2006, nn. 1376 e 1378; id., 29 gennaio 2001, n. 33.
Si conferma, in tal modo, la correttezza della pronunzia che si commenta, della quale la precisazione in esame sembra, a chi scrive, non inopportuna né superflua.
(Piergiorgio Della Ventura)