CORTE DEI CONTI - SEZIONE D’APPELLO PER LA SICILIA - Sentenza n. 9 del 20 GENNAIO 2010 - Presidente Sancetta - Estensore Grillo
Sanzione ex art. 30, c. 15, L. n. 289/2002 per il mancato rispetto del divieto di ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento - Operatività – Fattispecie - Pagamento dell’indennità di occupazione di un fondo poi restituito al proprietario (oltre interessi) e dell’indennità di occupazione temporanea illegittima di un fondo successivamente acquisito al patrimonio comunale
Sanzione ex art. 30, c. 15, L. n. 289/2002 – Ricorrenza del dolo o della colpa grave - Necessità
Sanzione ex art. 30, c. 15, L. n. 289/2002 - Colpa grave – Mancanza di incertezza interpretativa nella fattispecie – Presenza di un documentato e motivato previo parere negativo sulla legittimità della scelta compiuta
La fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 30, comma 15 della legge 27.12.2002, n. 289 (secondo la quale se gli enti territoriali ricorrono all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, i relativi atti e contratti sono nulli e le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono condannare gli amministratori che hanno assunto la relativa delibera ad una sanzione pecuniaria) opera anche nell’ipotesi di pagamento dell’indennità di occupazione legittima di un fondo poi restituito al proprietario, e relativi interessi legali, come pure nel caso di pagamento dell’indennità di occupazione temporanea illegittima di un fondo (oltre interessi e spese legali alle parti vittoriose nel relativo contenzioso), successivamente acquisito al patrimonio comunale.
Ai fini dell’irrogazione, nei confronti degli amministratori di un ente locale, della sanzione di cui all’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, è necessario che ricorra nella fattispecie concreta il dolo oppure la colpa grave, secondo gli ordinari canoni della responsabilità amministrativo-contabile (1).
Sussiste la colpa grave dei consiglieri comunali che deliberarono l’indebitamento dell’ente per far fronte al pagamento dell’indennità di occupazione di un fondo poi restituito al proprietario (oltre interessi) e per l’indennità di occupazione temporanea illegittima di un fondo successivamente acquisito al patrimonio comunale (oltre ad interessi e spese legali per le parti vittoriose nel relativo contenzioso); mancava infatti, nel caso, ogni incertezza interpretativa della norma sull’impossibilità di contrarre mutui per le spese di parte corrente e, inoltre, la grave negligenza è dimostrata dalla circostanza che la delibera fu assunta malgrado il motivato e documentato parere negativo, espresso da alcuni consiglieri.
(1) cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite, sentenza n. 12/QM del 27 dicembre 2007
(Piergiorgio Della Ventura)