SEZIONE TERZA CENTRALE D’APPELLO - Sentenza n. 425 del 12 novembre 2007 –Presidente Pellegrino – Relatore Di Murro
Corte dei conti - giudizio di responsabilità – Consiglio Regionale – immunità - acquisto regalie natalizie - non opera.
Corte dei conti - giudizio di responsabilità - Consiglio Regionale - potere di auto-organizzazione contabile e finanziaria – violazione – inconfigurabilità.
Corte dei conti - giudizio di responsabilità - giurisdizione - scelte discrezionali - irragionevolezza - acquisto regalie natalizie – sindacabilità.
Corte dei conti - giudizio di responsabilità – valutazione dell’utilitas – acquisto di regalie per i consiglieri regionali - inconfigurabilità.
Colpa grave - prassi consolidata - manifesta illegittimità - sussiste.
Non è invocabile dai membri di un Consiglio Regionale l'immunità prevista dall'art. 122 quarto comma della Costituzione, tesa a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti la sfera di autonomia propria dell'organo. quando è in questione una attività diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i Consiglieri Regionali (nella fattispecie acquisto di regali natalizi per gli stessi Consiglieri).
Non viola i poteri di auto-organizzazione contabile e finanziaria dei Consigli Regionali la sottoposizione a giudizio di responsabilità dei Consiglieri per illegittime spese di rappresentanza.
Rispondono del danno da spesa illegittima i Consiglieri Regionali che abbiano disposto l'acquisto come regalia natalizia di n. 46 borse professionali in pelle pregiate per tutti i Consiglieri regionali e i componenti dell'Ufficio di Presidenza, e 5 penne di lusso per i componenti dell'Ufficio di Presidenza, non essendo riconducibile tale scelta, secondo criteri di ragionevolezza, tra quelle discrezionali e insindacabili, considerando che tra i destinatari dei prodotti acquistati vi sono anche coloro che hanno deliberato la spesa
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Non opera la valutazione compensativa dell'utilitas in caso di acquisto di borse in pelle pregiata e di penne di marca imputato al capitolo spese di rappresentanza, né sotto forma di strumenti di lavoro, né come accrescimento dell'immagine dell'assemblea regionale presso l'opinione pubblica.
La colpa grave per la distribuzione di donativi natalizi non è esclusa dalla dimostrata esistenza di una prassi favorevole, per la evidente ed indiscutibile illegittimità di una tale prassi .
Regalie e spese di rappresentanza: la Corte dei conti ribadisce la differenza.
Cade opportunamente in periodo natalizio il commento a questa sentenza che assai puntualmente indica agli amministratori, in questo caso regionali, l’evidente discrimine fra spese di rappresentanza rivolte all’esterno dell’Ente, e regalie prive di tale funzione.
E’ stato rilevato (T. Celani, Le spese di rappresentanza nella Pubblica Amministrazione in Diritto & Diritti) che la sostanziale carenza normativa in materia ha provocato uno stato d’incertezza sulla valutazione dei singoli casi, tale da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza; sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione.
Per la giurisprudenza di responsabilità e per il controllo, infatti, le spese di rappresentanza, che gravano sull’apposito capitolo di bilancio, sono soltanto le erogazioni per atti di ospitalità, premi, omaggi simbolici, cerimonie e similari disposte in occasione di incontri e manifestazioni significative (Corte dei conti, Sezione controllo Regione Piemonte n. 58271 del 29 dicembre 1982) destinate ad attività intese a proiettare l'amministrazione all'esterno, in rapporto ai propri fini istituzionali (Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise n. 371/C del 29 dicembre 1994).
Devono quindi fondarsi sulla effettiva esigenza per l'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in generale (Corte dei conti, Sezione controllo Regione Molise n. 462 del 2 settembre 1992),
Per le regalie sono tuttavia necessarie alcune ulteriori precisazioni.
Innanzitutto è stato ammesso il dono di oggetti simbolici di modico valore, sempre che ricorrano i particolari requisiti dei destinatari. Così è stata affermata la responsabilità amministrativa dei componenti di una Giunta comunale i quali abbiano deliberato, in occasione delle festività natalizie, la spesa per strenne natalizie in favore dei dipendenti, dovendosi chiaramente escludere qualsiasi carattere di rappresentanza (Corte dei Conti Sez. reg. Umbria 19 aprile 2004 n. 178). Non è stato sanzionato invece l’acquisto, al fine di farne omaggio alle altissime cariche dello Stato, di dieci modellini stilizzati del satellite italiano ITALSTAT, all'epoca costati più di un milione di lire ciascuno, da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana, seppure solo per carenza di colpa grave (Corte dei Conti Sez. I, 20 settembre 2001, n. 268).
Rilevante è anche l'ambito nel quale si opera la promozione.
Sempre con riferimento alla medesima ASI, infatti, si è ritenuta la responsabilità degli Amministratori per spese destinate a generica promozione nei confronti di un pubblico indifferenziato (finanziamento di concerti e partecipazione alla Festa dell’Unità) quando da statuto la promozione delle attività spaziali italiane deve essere rivolta ad ambienti scientifici ed economici qualificati in Italia e all’estero (Corte dei Conti Sez. I, 24 aprile 2001, n. 101).
Più controversa è l'ammissibilità, come spese di rappresentanza, delle manifestazioni conviviali come ad esempio i c.d. pranzi di lavoro, che non possono, di per sé soltanto, ritenersi mezzi incompatibili con il perseguimento dei fini propri della rappresentanza. Da un lato ci si è posti il dubbio che eventuali censure riguardo alla quantità e alla qualità dei partecipanti possano comportare un sindacato di scelte discrezionali di merito, precluso al giudice contabile; dall'altro lato, come si può immaginare, astenendosi da qualsiasi approfondimento si lascerebbe spazio al più totale arbitrio. Nel primo senso, non è stato ravvisato danno in un pranzo offerto da un Rettore universitario ad esponenti politici ed accademici in occasione della nomina del nuovo Governo (Corte dei Conti Sez.l, 22 marzo 2001, n. 74). E altrove si è affermato che l'inerenza o meno di una cena (o di simili occasioni conviviali) alle esigenze promozionali di un ente locale (specialmente di quelli connotati da una spiccata vocazione turistica, qual è appunto il Comune di Campione d'Italia) è da ricomprendere nell'ambito delle scelte di ordine lato sensu politico, affidate al Sindaco, che tuttavia ne risponde in caso di irragionevolezza (Corte dei conti Sez. reg. Lombardia, 12 maggio 2003 n. 566).
Nella sentenza in commento, a parte le specifiche pretese di immunità e autonomia rivendicate dall’organo politico (Consiglio Regionale), rilevano due aspetti sui quali è utile richiamare l’attenzione: il primo evidenzia la inopponibilità dell’esistenza di una prassi favorevole, almeno nei casi più evidenti di illegittimità; la seconda afferisce alla maggiore severità con cui sono viste le regalie quando fra i destinatari rientrino (almeno in parte) coloro che hanno deliberato l’erogazione.
(Giacinto Dammicco)