Ti trovi in:  Servizi » Giurisprudenza
  Login
Giurisprudenza
Cerca:
Pronto
        3/9/2010 - Sui presupposti per la risarcibilità degli interessi legittimi pretensivi (CASS. CIV., sez. III, 23.02.2010, n. 4326)
 
SCHEDA DETTAGLIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - sentenza 23 febbraio 2010 n. 4326

 

1. Giustizia civile - Risarcimento dei danni - Derivanti da lesione di interessi legittimi - Elementi da valutare ai fini del riconoscimento del relativo diritto - Individuazione - Criteri - Riferimento alla sentenza delle S.U. n. 500 del 1999.

2. Giustizia civile - Risarcimento dei danni - Derivanti da lesione di interessi legittimi - Richiesta di risarcimento per illegittimo diniego di rilascio di una autorizzazione per l’impianto di un cartellone pubblicitario - Nel caso in cui non sussista il presupposto della colpa della P.A. - Non può essere accolta.

 

1. In base ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la

sentenza 22 luglio 1999, n. 500, ai fini dell’accoglimento di una domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve compiere le seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) deve accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A.; imputazione, questa, che non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, essendo necessaria, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.

2. La sussistenza del requisito della colpa, non del funzionario agente, ma della Pubblica Amministrazione intesa come apparato, si configura ogni volta che l'adozione e l'esecuzione dell'atto lesivo dell'interesse del danneggiato avvenga in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, e che il giudice può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità.

3. Ai fini della risarcibilità della lesione di interessi legittimi, la tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell'interesse legittimo. Con riferimento agli interessi pretensivi, la lesione si concreta nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo. Per questo occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico la fondatezza o meno della richiesta di parte in base alla normativa vigente, al fine di stabilire se la questa fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole.

4. Deve essere respinta una domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito del diniego di autorizzazione ad affissione pubblicitaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia escluso la sussistenza di un comportamento colposo o doloso del Comune, ed un oggettivo affidamento, da parte della ditta interessata, al fine di ottenere l'autorizzazione alla installazione dell'impianto pubblicitario.

 (AD)
 

Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona - Tel. e Fax 019.804321