Comune e Provincia - Consiglieri dissenzienti - Legittimazione attiva - Ammissibilità - Fattispecie.
I consiglieri comunali dissenzienti non hanno un interesse protetto e differenziato all'impugnazione delle deliberazioni dell'organismo di cui fanno parte; un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro l'Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona in quanto investita della funzione di consigliere, ad esempio scioglimento del Consiglio comunale e nomina di un commissario ad acta; irrituale convocazione dell'organo; violazione dell'ordine del giorno; difetto di costituzione del collegio. Nel caso di specie i giudici hanno dichiarato inammisibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso dei consiglieri dissenzienti avverso la mancata o ritardata ratifica del P.A.T. da parte della Regione, atto che non incide - né direttamente, né indirettamente - sul diritto all'ufficio del consigliere comunale che ha approvato il predetto strumento urbanistico ma unicamente sull’efficacia dello strumento stesso) .