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        3/3/2010 - Piani selettivi di abbattimento ( CdS V, 26 febbr. 2010 n. 1148)
 
SCHEDA DETTAGLIO

 

Ambiente – Caccia e pesca – Deroga ai periodi e agli orari stabiliti dalla L. 157 del 1992 – Ex art. 11 d.l. 203 del 2005 – Condizioni – Parere dell’INFS – Natura.
La possibilità di adottare piani selettivi di abbattimento del capriolo (ovvero di tutte le altre specie cacciabili), in deroga ai periodi e agli orari stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, fondata sull’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 presuppone necessariamente la vigenza di un piano faunistico – venatorio; peraltro la ammissibilità della deroga  è subordinata non solo alla predisposizione di “adeguati piani di abbattimenti selettivi” ma anche al parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Benchè la legge non precisi esattamente la natura ed il contenuto di detto parere, si tratta all’evidenza di atto di controllo di natura tecnico – scientifico sull’adeguatezza delle scelte contenute nel predetto piano di abbattimento e dunque delle ragioni tecnico – scientifiche che l’amministrazioni ha posto alla base della disciplina derogatoria, sotto il profilo della sua adeguatezza rispetto alle fondamentali esigenze di sopravvivenza e di riproduzione della specie cacciabile (nella specie, capriolo), nonché di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
 (ar)
 

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