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SCHEDA DETTAGLIO

 

L’articolo 13 del collegato lavoro modifica radicalmente la disciplina connessa, in chiara applicazione del principio di divieto di duplicazione della spesa. A questo scopo, stabilisce che il personale adibito ai servizi oggetto del trasferimento di funzioni, se non passa in mobilità presso l’ente destinatario, dovrà essere dichiarato in esubero ed essere inserito nelle liste di disponibilità del personale.

Lo stesso varrà anche per i processi di esternalizzazione delle funzioni da amministrazioni pubbliche verso soggetti privati.

La norma, dunque, affronta il problema della “cessione di ramo d’azienda”, disciplinata dall’articolo 31 del d.lgs 165/2001, derivante dal conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali, oppure dal trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici, ovvero ancora, di esternalizzazione di attività e di servizi. E’, insomma, il fenomeno della traslazione di funzioni amministrative e gestionali da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, o a soggetti privati.

La prima ipotesi presa in considerazione riguarda il fenomeno del “decentramento amministrativo”, disciplinato a suo tempo dalla legge 59/1997 e dal d.lgs 112/1998 e probabile oggetto di ulteriori interventi, attuativi del “federalismo fiscale” che verrà. In questo caso, è lo Stato a conferire con legge, come prevede l’articolo 118 della Costituzione, a regioni ed enti locali funzioni amministrative.

La seconda ipotesi, invece, riguarda tutte le altre possibili modalità di conferimento di funzioni amministrative da un’amministrazione all’altra: dalle regioni agli enti locali (anche in questo caso mediante legge per effetto dell’articolo 118 della Costituzione) e tra enti di varia natura, in base a titoli di trasferimento, anche convenzionali.

La terza ipotesi, infine, riguarda l’esternalizzazione di attività (da ritenere “produttive”) e servizi (non, dunque, funzioni), scaturente dalla costituzione di soggetti privati cui siano affidati, secondo le regole Ue, le attività ed i servizi medesimi secondo il modello in house, oppure dall’affidamento di detti servizi ed attività, mediante procedure pubbliche.

La corretta esplicazione del processo di conferimento ed esternalizzazione postula il divieto della duplicazione delle strutture e dei connessi costi: l’ente conferente non può mantenere le strutture oggetto del conferimento e deve lasciare che il destinatario del conferimento stesso acquisisca tutte le risorse strumentali, finanziarie e umane occorrenti per una gestione efficiente.

La conseguenza è che a monte del conferimento delle funzioni a soggetti terzi occorre un ridisegno organizzativo strategico da parte dell’ente conferente, che deve individuare i processi produttivi omogenei da esternalizzare e, appunto, l’insieme delle risorse da trasferire, ivi compresi i dipendenti impiegati nelle strutture.

L’ente conferente, allora, deve valutare se sia possibile, o meno, trasferire all’ente destinatario l’intera provvista del personale adibito alle funzioni o servizi conferiti.

In caso contrario, è chiamato a verificare la possibilità di ricollocare il personale non trasferito all’interno delle proprie strutture. Risulta necessaria l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 33 del d.lgs 165/2001, nell’ipotesi in cui l’amministrazione conferente rilevi che il personale non trasferito sia “eccedente” rispetto ai fabbisogni dell’ente. Tale personale è, comunque, considerato in esubero e suscettibile, pertanto, di essere collocato in disponibilità.

 

 (lo)
nessun allegato
 
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