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        3/9/2010 - Comunicazioni obbligatorie semplificate per il lavoro pubblico
 
SCHEDA DETTAGLIO

 

 

Avviamenti, cessazioni e modificazioni dei rapporti di lavoro pubblici gestibili con comunicazioni telematiche più semplici.

L’articolo 5 modifica l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 510/1996 convertito, con modificazioni, dalla legge 608/1996, ai sensi del quale in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione ai servizi per l’impiego competenti (nella gran parte d’Italia le province) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Come è noto, dalla primavera del 2008 il sistema delle comunicazioni obbligatorie è divenuto informatico.

Il collegato-lavoro ha eliminato le amministrazioni pubbliche dall’elenco dei datori di lavoro obbligati ad effettuare le comunicazioni obbligatorie entro le ore 24,00 del giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Ed ha previsto un regime particolare, stabilendo che «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente». A questo scopo, viene modificato anche l’articolo 4-bis, comma 5, del d.lgs 181/2000, per esentare le pubbliche amministrazioni dal comunicare le variazioni ai rapporti di lavoro entro i 5 giorni successivi, adempimento che resta solo per i datori privati.

Insomma, si applica alla pubblica amministrazione la medesima disciplina a quella prevista per le agenzie per il lavoro autorizzate, da sempre esentate dalla comunicazione preventiva essendo per loro sostanzialmente impossibile assumere con contratti irregolari. Con tre anni di distanza, il legislatore si è, finalmente, reso contoo che anche nelle pubbliche amministrazioni l’attivazione di rapporti di lavoro nero è, di fatto, impossibile e, dunque, semplifica le comunicazioni.

Il provvedimento interesserà anche le scuole, che già da tempo godevano di una deroga rispetto alle comunicazioni preventive: infatti, dopo che i presidi avevano evidenziato come il sistema delle comunicazioni preventive potesse mettere in ginocchio l’organizzazione amministrativa, era stato consentito loro di differire di 10 giorni le comunicazioni. Adesso, poiché le scuole rientrano nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, anche dette istituzioni rientreranno nel nuovo regime generale semplificato.

 

 (lo)
nessun allegato
 
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