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        3/9/2010 - Illegittimo subordinare lo svolgimento dei phone center a un regime autorizzatorio diverso da quello statale (C.Cost. 26 febb. 2010, n. 69)
 
SCHEDA DETTAGLIO

La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio 2010 n. 69 , sulla base del precedente pronunciamento nei riguardi della Regione Lombardia ha dichiarato  la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center); nonchè  l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni della legge della Regione Veneto n. 32 del 2007, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Secondo la Corte  la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività dei centri di telefonia  risulta in contrasto con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale.

 (ar)
 

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