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        3/8/2010 - Liste elettorali . il d.l. di interpretazione autentica dellla l. 108 del 1968
 
SCHEDA DETTAGLIO

E' stato pubbblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2010 il d.l. 5 marzo 2010 n. 29 recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale , in vigore dal 6 marzo.  In particolare viene fornita l'interpretazione  autentica degli  articoli  9  e  10  della  legge  17 febbraio 1968, n. 108 che consente per le elezioni regionali in corso la riammissione in termini per la presentaizone delle liste dalle ore otto alle  ore  venti  del  primo giorno non festivo successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del  decreto.
Il decreto prevede:

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.
108, si interpreta nel senso che il rispetto  dei  termini  orari  di
presentazione delle liste si  considera  assolto  quando,  entro  gli
stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti
della prescritta documentazione, abbiano fatto  ingresso  nei  locali
del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei  locali  del
Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo.
  2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968,  n.
108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche
se l'autenticazione non  risulti  corredata  da  tutti  gli  elementi
richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  purche'  tali
dati siano comunque desumibili in  modo  univoco  da  altri  elementi
presenti  nella   documentazione   prodotta.   In   particolare,   la
regolarita'  della  autenticazione  delle  firme  non   e'   comunque
inficiata dalla presenza di una irregolarita' meramente formale quale
la  mancanza  o  la  non  leggibilita'  del  timbro  della  autorita'
autenticante, dell'indicazione del luogo di  autenticazione,  nonche'
dell'indicazione della  qualificazione  dell'autorita'  autenticante,
purche' autorizzata.
  3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17  febbraio  1968,
n. 108, si interpreta nel senso che le  decisioni  di  ammissione  di
liste di candidati o  di  singoli  candidati  da  parte  dell'Ufficio
centrale regionale sono definitive,  non  revocabili  o  modificabili
dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione  puo'  essere
proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da
chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di  liste
di candidati oppure di singoli  candidati  e'  ammesso  ricorso  all'
Ufficio  centrale  regionale,  che  puo'  essere  presentato,   entro
ventiquattro ore dalla comunicazione,  soltanto  dai  delegati  della
lista alla quale la decisione  si  riferisce.  Avverso  la  decisione
dell'Ufficio centrale regionale e' ammesso immediatamente ricorso  al
Giudice amministrativo. 
 

 (ar)
 

Centro Studi sulle Autonomie Locali di Savona - Tel. e Fax 019.804321