La prima Sezione del Consiglio di Stato, con parere in data 24 gennaio 2008, n. sezione 4852/2006, ha confermato che “l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (articoli 10, comma 2, e 117, comma 2, della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento, difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni comunali dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati” (nello stesso senso, vedi Sezione I, 16 marzo 2005, Sezioni I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004).
Il suddetto parere è stato assunto a base del DPR 16 gennaio 2008 (in GU n. 37 del 13 febbraio 2008) di annullamento straordinario di taluni disposizioni dello statuto del comune di Pisa, che riconoscevano il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale agli apolidi e agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune.